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Studio Angelo Bacchin

DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. decreto “bollette”) – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 26.5.2023 n. 56

1 premessa

Con il DL 30.3.2023 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76 ed entrato in vigore il 31.3.2023, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegno per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di adempimenti fiscali (c.d. decreto “bollette”).

 

Il DL 30.3.2023 n. 34 è stato convertito nella L. 26.5.2023 n. 56, pubblicata sulla G.U. 29.5.2023 n. 124 ed entrata in vigore il 30.5.2023, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 34/2023.

2 Definizione delle liti pendenti

La definizione delle liti pendenti consente di definire le liti pendenti all’1.1.2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio.

Di norma la definizione ha come effetto lo stralcio di sanzioni e interessi, però se all’1.1.2023 il contribuente:

·     ha depositato il ricorso, c’è un abbattimento del 10% delle imposte;

·     ha vinto in primo grado, c’è un abbattimento del 60% delle imposte;

·     ha vinto in secondo grado, c’è un abbattimento dell’85% delle imposte;

·     ha sempre vinto e il processo pende in Cassazione, c’è un abbattimento del 95% delle imposte.

 

Ove la lite riguardi solo sanzioni non collegate al tributo, ci può essere lo stralcio del 60% (se non c’è sentenza o c’è ma è negativa) o dell’85% (se il contribuente ha vinto).

La definizione ha costo zero se la lite riguarda sanzioni collegate al tributo e il tributo, in qualsiasi modo, è stato pagato o definito.

2.1 Termine di pagamento del totale o della prima rata

Il DL 34/2023 ha posticipato, dal 30.6.2023 al 30.9.2023, sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione.

2.2 Termini di pagamento delle rate successive

Gli importi possono essere pagati in forma rateale, in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, ma senza poter compensare.

Le rate andranno pagate entro il 31.10.2023, il 20.12.2023 e le successive entro il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno.

2.3 Termine di pagamento delle rate successive alla terza

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 34/2023, è stato previsto che il debito risultante dalla quarta rata in poi può essere suddiviso in 51 rate mensili di pari importo.

La scadenza coincide con l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, con l’eccezione del mese di dicembre, nel qual caso la scadenza è il 20.12.

L’ultima rata va quindi pagata entro il 31.3.2028.

3 rottamazione dei carichi (periodo 1.1.2000 – 30.6.2022)

Con l’art. 17-bis del DL 34/2023, introdotto in sede di conversione in legge, viene prevista la pos­si­bi­­lità, per gli enti territoriali, di deliberare l’accesso alla rottamazione dei carichi riscossi in proprio o me­diante concessionario locale (si tratta delle ingiunzioni fiscali oppure degli accertamenti esecutivi).

 

La delibera deve essere approvata:

·     entro il 29.7.2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2023, avvenuta il 30.5.2023);

·     con le forme previste per l’adozione degli atti di ciascun ente territoriale.

 

Trattasi della rottamazione prevista dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), quindi l’effetto consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative, di qualsiasi tipo di interesse, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione. Se si tratta di violazioni del Codice della strada, l’effetto consiste nello stralcio dei soli interessi e delle maggiorazioni di legge.

3.1 ambito applicativo

L’accesso alla rottamazione sembra riguardare tutti gli enti territoriali, e non solo gli enti locali e le Regioni. Non dovrebbero essere incluse, invece, eventuali Casse di previdenza professionale che riscuotono con forme diverse dal ruolo, considerato che esse non sono enti territoriali (le altre Cas­se di previdenza professionale, invece, per accedere alla rottamazione avrebbero dovuto approvare un’apposita delibera entro il 31.1.2023).

Saranno verosimilmente i singoli enti territoriali, in assenza di un dato normativo, a circoscrivere nello specifico l’ambito applicativo della rottamazione: per quanto riguarda la data del 30.6.2022, non è chiaro se ci si debba riferire alla data di emissione o di notifica dell’atto o ancora allo spirare dei 60 giorni dalla notifica, decorso il quale il debitore è moroso.

3.2 Aspetti applicativi

Gli enti territoriali, con l’apposita delibera, stabiliscono:

·     il numero di rate in cui è possibile pagare il debito rottamato e la scadenza;

·     il termine entro cui è possibile presentare la domanda di adesione, nella quale bisogna indicare la volontà di pagare in forma rateale, il numero delle rate e impegnarsi a rinunciare agli even­tuali giudizi pendenti;

·     il termine entro cui l’ente territoriale o il concessionario deve liquidare le somme dovute e notificare la comunicazione al contribuente.

4 annullamento dei carichi sino a 1.000,00 euro (anni 2000 – 2015)

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto che siano annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo fino a 1.000,00 euro, deter­­­minato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni del Codice della strada, diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi comprese le maggiorazioni di legge e gli interessi di mora.

Entro il 31.3.2023, ciascun ente territoriale avrebbe potuto deliberare di non applicare lo stralcio automatico (nemmeno per la quota di sanzioni e interessi), oppure di applicarlo per intero (quindi anche per la quota capitale).

Per effetto dell’art. 17-bis del DL 34/2023, introdotto in sede di conversione in legge, altresì gli enti ter­ritoriali che riscuotono in proprio o mediante concessionario, entro il 29.7.2023 (60 giorni dal­l’en­trata in vigore della legge di conversione del DL 34/2023, avvenuta il 30.5.2023), possono deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali (sia per le sole sanzioni/interessi sia nella forma integrale) del valore sino a 1.000,00 euro (sempre del periodo 2000 – 2015).

5 agevolazionI FISCALI per interventi di risparmio energetico – cumulabilità con contributi regionali

L’art. 7 del DL 34/2023, come modificato in sede di conversione in legge, ammette all’age­vola­zio­ne fiscale per interventi di risparmio energetico anche la parte di spesa per la quale è concesso un altro contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano).

 

Con la modifica disposta in sede di conversione, viene precisato che la disposizione si riferisce alle detrazioni per interventi di risparmio energetico previste:

·     dall’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF al 50%);

·     nonché dagli artt. 1 co. 344 – 347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (ecobonus IRPEF/IRES dal 50% all’85%).

 

L’art. 7 del DL 34/2023 si applica ai contributi regionali (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) che siano al contempo:

·     cumulabili, secondo le disposizioni che li regolano, con le agevolazioni fiscali;

·     istituiti al 31.3.2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023) ed erogati nel 2023 e 2024.

 

La somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve comunque eccedere il 100% della spesa ammessa all’agevolazione o al contributo.

6 credito d’imposta per le start up innovative dei settori ambiente, energia e sanità

L’art. 7-quater del DL 34/2023, introdotto in sede di conversione in legge, riconosce, per il solo 2023, un credito d’imposta a favore delle start up innovative:

·     costituite dall’1.1.2020;

·     operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità.

6.1 spese di ricerca e sviluppo agevolabili

Sono oggetto dell’agevolazione le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

6.2 misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto:

·     fino a un importo massimo di 200.000,00 euro;

·     in misura non superiore al 20% delle spese agevolabili;

·     nel rispetto del limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023;

·     nei limiti previsti dal regime “de minimis”.

6.3 Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

·     in compensazione nel modello F24;

·     senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244 (250.000,00 euro) e dall’art. 34 della L. 23.12.2000 n. 388 (2 milioni di euro).

6.4 regime fiscale

Il credito d’imposta in esame:


·     non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP;

·     non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

7 Contributi a fondo perduto per l’aumento dei costi dell’e­nergia nel settore sportivo

L’art. 4-bis del DL 34/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha incrementato da 25 milioni a 35 milioni di euro per il 2023 le risorse stanziate dal DL 144/2022 a titolo di contributo a fondo perduto a fronte dell’aumento dei costi dell’energia in favore degli enti sportivi.

Viene inoltre previsto che una quota delle risorse, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all’e­rogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. “RASD”), di cui al DLgs. 28.2.2021 n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

8 iva su payback dei dispositivi medici

L’art. 9 del DL 34/2023 dispone che, al fine del recupero dell’IVA da parte dei soggetti interessati dal c.d. “payback” sui dispositivi medici (art. 9-ter co. 8, 9 e 9-bis del DL 19.6.2015 n. 78), le disposizioni dell’art. 26 co. 2 e 5 del DPR 633/72 devono essere interpretate nel senso che le aziende fornitrici possono portare in detrazione l’imposta, procedendo allo scorporo della stessa dal­l’am­­montare dei versamenti effettuati (ex art. 27 del DPR 633/72); il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per l’acquisto di dispositivi medici è, infatti, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende for­­nitrici di dispositivi medici l’ammontare dell’imposta relativa agli importi oggetto di versamento. Il valore è determinato sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, avendo riguardo alle differenti aliquote IVA applicabili ai beni acquistati (co. 1-bis, introdotto in sede di conversione).

Nel calcolo dell’IVA si tiene conto del fatto che nelle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici devono essere separatamente indicati il costo del bene e quello del servizio (co. 1-ter, introdotto in sede di conversione).

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui vengono effettuati i versamenti. Il documento emes­so a tal fine dalle aziende fornitrici dei dispositivi medici deve essere conservato ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72. Al suo interno vanno indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui discende l’obbligo di ripianare il superamento del tetto di spesa.

 

I costi relativi ai versamenti sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nel periodo d’imposta in cui gli stessi sono stati effettuati.

 

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