La Norma di comportamento dell’Aidc n. 209 del 01/06/2020 recita testualmente:
“Il principio di correttezza e buona fede induce il cessionario/committente che riceve una fattura errata o irregolare, a segnalarlo all’emittente affinché quest’ultimo possa emettere una nota di credito per eliminare o correggere la fattura.”
L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, con la risposta ad interpello n. 133/2020, precisa:
“… la regolarizzazione sopra descritta presuppone che il committente/cessionario abbia preventivamente comunicato, ove possibile, al prestatore/cedente l’errore commesso, affinché quest’ultimo proceda alla sua correzione mediante emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA a storno della fattura errata ed emissione di una nuova fattura corretta.”
Si segnala che le rettifiche possono riguardare il regime IVA e l’aliquota, ma anche gli altri elementi obbligatori ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 presenti nel tracciato XML.
Qualora il prestatore/cedente non proceda alla regolarizzazione o, comunque, le parti non trovino una soluzione condivisa, si segnala che, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera b), D.Lgs. 471/1997, il cessionario/committente, che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250 sempre che non provveda entro, il trentesimo giorno successivo a quello della registrazione, a regolarizzare l’operazione trasmettendo un documento integrativo (autofattura) al SdI, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
Nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” dovrà riportare il codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, ” (TD20 Autofattura) “e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.
Tipologia di errori
Inesistenza dell’operazione
L’Aidc avverte che se l’operazione è inesistente (oggettivamente o soggettivamente) la fattura non va registrata.
Né rileva che, essendo elettronica, essa sia veicolata dal sistema d’interscambio. Lo Sdi, infatti, non impone la registrazione del documento, limitandosi a recapitarlo.
L’inesistenza può derivare da atti volontari dell’emittente o da errori.
È il caso, ad esempio, di fatture riferite a cessioni di beni programmate poi non effettivamente realizzate, oppure di fatture intestate a soggetti terzi che abbiano indicato erroneamente la partita IVA.
In generale, gli errori rilevanti sono quelli relativi agli elementi obbligatori della fattura, sostanziali e formali, così come individuati dall’articolo 21, Dpr 633/72.
Errori che incidono sull’imponibile e/o sull’imposta.
In tali ipotesi, il cessionario/committente è tenuto a registrare contabilmente la fattura nel registro IVA acquisti e, nel termine di 30 giorni dalla registrazione, a regolarizzare la fattura nel caso in cui sia necessario integrare l’imposta “in aumento”.
In tal caso, la regolarizzazione comporta il versamento dell’imposta che potrà essere portata in detrazione con i limiti temporali e oggettivi, previsti dall’articolo 19, D.P.R. 633/1972.
La regolarizzazione della fattura elettronica deve essere effettuata trasmettendo un’autofattura al sistema di interscambio secondo le modalità previste dal citato Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, n. 89757.
L’obbligo di regolarizzazione sorge quindi nelle seguenti ipotesi:
– fattura per operazione esclusa, che avrebbe dovuto essere assoggettata a IVA;
– fattura per operazione non imponibile o esente, che avrebbe dovuto essere imponibile;
– fattura con aliquota inferiore a quella effettiva;
– fattura con Iva «in misura superiore a quella effettiva”; in questo caso, la fattura è regolarizzabile rinunciando alla detrazione della maggior imposta ed emettendo autofattura che evidenzi il minor tributo.
Reverse charge
Secondo la Circolare n. 16/E/2017, anche per le operazioni in reverse charge si può regolarizzare la fattura errata per evitare le sanzioni fisse di cui all’articolo 6, commi 9 bis, bis1 e bis2, Dlgs 471/97.
Trattandosi di sanzioni fisse (€ 250), in questi casi sarà opportuno valutare se sia più conveniente regolarizzare la fattura versando l’imposta dovuta o rischiare invece la solidarietà per la sanzione fissa applicabile.
Si ricorda inoltre che, nell’ipotesi di errata applicazione del regime del “reverse charge”, ove l’IVA sia stata assolta dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente, non è necessario procedere alla regolarizzazione delle fatture errate (circolare 16/E/2017 e provvedimento Ade 15/3/2019, n. 62274).
Errori e irregolarità che non incidono sulla determinazione dell’imposta
Nella prassi, si riscontra spesso la presenza di errori “formali” che, se non sistemati, comportano l’applicazione delle sanzioni (fisse), pur restando intatto il diritto di detrazione.
Può trattarsi, in ipotesi, di una carente descrizione dell’operazione (che non ponga però dubbi sulla sua esistenza) oppure di errori su elementi della fattura elettronica che traducono indicazioni normativamente previste, come avviene per il codice natura che individua il regime dell’operazione (non imponibilità, esenzione, inversione contabile, eccetera).
In queste ipotesi, il cessionario/committente è legittimato a chiedere al cedente/prestatore una nota di credito per stornare la fattura ricevuta tramite il sistema di interscambio e l’emissione di una fattura corretta.
Se il cedente/prestatore non aderisce alla richiesta, il cessionario/committente è legittimato alla regolarizzazione della fattura ricevuta attraverso il sistema di interscambio.
Tuttavia, qualora non vi provveda, ma contabilizzi la fattura, in ossequio alle regole previste dalla normativa vigente a prescindere dalle indicazioni (errate) contenute nella fattura, resta legittimato alla detrazione dell’imposta, nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta.
L’Aidc, nella norma di comportamento citata, rileva inoltre che:
“… secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’onere di controllo imposto al cessionario/committente è circoscritto alla sola verifica degli elementi essenziali e formali della fattura, disposti dall’art. 21, D.P.R. 633/1972.”
e ancora
“Pur in presenza di tale consolidato indirizzo della Suprema corte, la prassi operativa adottata dall’Amministrazione finanziaria – che accerta costantemente la corresponsabilità del cessionario/committente in tutti i casi in cui è constatata un’errata applicazione dell’imposta ad opera del cedente/prestatore – induce il cessionario/committente a una disamina attenta del trattamento IVA applicato dal cedente/prestatore.”